Di seguito alcune delle domande che abbiamo ricevuto con relative risposte:

Buongiorno, dal 2007 al 2013 mi sono occupato di sicurezza in qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).In quest’ambito mi sono piu’ volte imbattuto con casi che riguardavano l’amianto. La presenza di questo materiale nei nostri edifici e’ molto pesante perche’ lo si ritrova ancora oggi nelle tubazioni, nei pavimenti, ecc….

L’aspetto piu’ grave che emerge e’ la mancanza di controllo e di gestione che la legge impone al datore di lavoro e in relazione a questo alcune volte capita che si eseguono dei lavori di manutenzione e/o di rimozione senza usare le procedure previste dalla normativa. Difatti piu’ di una volta mi sono ritrovato a denunciare agli organi competenti tali fatti, senza pero’ che si arrivasse mai  (almeno) ad accertare i fatti e le responsabilita’
Come nell’ultimo caso avvenuto poco tempo fa, nel quale si e’ rimosso della pavimentazione in vinil-amianto in un certo dipartimento senza usare nessuna precauzione, caso denunciato dal sottoscritto a cui ha fatto seguito unicamente il monitoraggio dell’aria (dopo i lavori) che ovviamente e’ risultato negativo.
“, evidenziata in giallo.
Cortesemente sono a chiedervi se potete inviarmi per mail questo documento oppure anche altro materiale utile allo scopo.

RISPOSTA

Buon giorno signor Claudio.Sono Valentino Gritta, sono nell’AIEA da oltre vent’anni e dal 2000 sono RLS nella ditta in cui lavoro, una centrale termoelettrica, dove l’amianto è ancora massicciamente presente, anche in matrice friabile.Purtroppo mi sono trovato anch’io nella sua posizione.L’amianto è stato utilizzato per la costruzione del linoleum, non tutti i pavimenti in vinile lo contengono.Più volte ho chiesto l’analisi dei pavimenti che avrebbero dovuto essere manutenzionati.Di recente ho richiesto l’analisi di un pavimento mal concio in linoleum, installato sicuramente prima del 1990 (anno in cui l’uso dell’amianto non era ancora vietato) e le analisi non hanno rilevato presenza di molecole d’amianto di qualunque tipo.La SUVA stima che la rimozione di pavimenti possa liberare fino a 2000 fibre per litro, non è detto che avvenga sempre. Innanzi tutto l’amianto deve essere presente nel linoleum, nei pavimenti commercializzati fino al 1992 la percentuale di amianto era di circa 6 punti. Il pericolo maggiore non deriva dalle piastrelle che sono principalmente in vinile, prodotto che è utilizzato per incapsulare l’amianto prima della sua rimozione, bensì dalla colla utilizzata per fissare le piastrelle. Colla che se rimossa senza le dovute cautele rilascia molte fibre nell’aria.Una richiesta, alla quale non può sottrarsi il datore di lavoro, è di chiede l’analisi di tutti i pavimenti in linoleum ed anche delle rispettive colle. Allego schermata di una mail che ho inviato al nostro RSPP, in seguito alla quale hanno fatto eseguire le analisi richieste.Per un eventuale esposto alla magistratura non basta elencare quanto noto in letteratura, bisogna fornire delle prove, possono essere utilizzati i risultati delle analisi oppure, nel peggiore dei casi, dei lavoratori affetti da patologia asbesto correlata.Bisogna incalzare continuamente il datore di lavoro, in caso di ripetute risposte negative alle richieste effettuate si può ricorrere alle autorità.Il materiale utile allo scopo deve arrivare dal suo posto di lavoro, altrimenti bisogna impegnare molte energie che non produrranno i risultati attesi.A sua disposizione per ulteriori chiarimenti

Valentino Gritta

Ho lavorato dal 1975/1982 per la Fibronit a Pescara filiale e deposito di lastre e prodotti in fibrocemento.La sede della Fibronit era a Casale Monferrato e non sò se esiste ancora.Vorrei sapere se per la mia pensione ci sono agevolazioni e dove devo cercare.
Grazie Luciano

RISPOSTA

Luciano,la legge attualmente in vigore prevede per il rilascio della certificazione all’esposizione, per i lavoratori che hanno inoltrato richiesta all’Inail, una esposizione certificata decennale.Nel tuo caso, se il periodo lavorativo è limitato dal 1975 / 1982, non hai i requisiti.Recentemente abbiamo elaborato un disegno di legge “pacchetto Welfare” che Casson depositerà in Senato nell’ambito della legge di Stabilità 2015; abbiamo previsto anche per le esposizioni fino a dieci anni un coefficiente di 1,25 pari a tre mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di esposizione. Permane il K 1,5 per i lavoratori che pur non avendo un’esposizione certificata di 10 anni, hanno contratto un patologia oncologica e non correlata all’esposizione all’amianto.Verrai inserito nella mailing-list dell’associazione e riceverai eventuali novità sul tema.

Mario Murgia  AIEA VBA

Salve. Sono pensionato dal 1° aprile 2011. Nel calcolo della pensione sono stati conteggiati 7 anni e mezzo che mi sono stati riconosciuti in seguito all’esposizione all’amianto dal 1979 al 2004. Attualmente percepisco la pensione dell’Inps il cui totale, secondo quanto mi ha detto l’impiegato , è comprensivo dell’indennità per amianto. Sono stato contattato dall’avocato che mi ha rappresentato, il quale mi ha comunicato che dalla data della sentenza mi doveva essere riconosciuta dall’INAIL un’indennità specifica in busta paga. Per cui il successivo calcolo della pensione doveva comprendere anche la suddetta indennità. Tale importo non mi è mai stato riconosciuto sia nel periodo lavorativo e di conseguenza nel calcolo della pensione. E’ previsto il riconoscimento di detta indennità da parte dell’INAIL? Tale riconoscimento avrebbe valore dalla data della sentenza o dalla data della pensione? In attesa di vs. delucidazioni, distinti saluti.

RISPOSTA

Raffaele, per avere la verifica puntuale dela ricostituzione della pensione ti dovresti rivolgere ad un patronato.
Il patronato è abilitato ad accedere nel tua situazione contributiva INPS al fine di poter valutare correttamente quanto è dovuto.Non è chiaro quanto riferisci in merito al riconoscimento INAIL. L’avvocato ti ha rappresentato vs l’INAIL per il riconoscimento di un grado di inabilità in seguito ad una malattia professionale rigettata dallo stesso Ente? oppure sei stato rappresentato vs l’INPS per il ricoscimento degli anni di esposizione ai fini della rivalutazione contributiva pensionistica in seguito al rigetto di una tua precedente richiesta di certificazione all’esposizione inoltrata all’INAIL ??Puoi trasmettermi copia della sentenza?

Salve, lavoro dal 2004 in una azienda della prov. di Caserta costruita a mio sapere circa 40 anni fa (o forse più) come fonderia e pian piano ha cambiato sistemi e lavorazione, proprietari e società, ma non ha cambiato i suoi lavoratori, e che io sappia degli ex colleghi, perché ormai in pensione, non ci sono state mortalità inerenti l’amianto, o almeno nessuno pensava a malattie correlate all’amianto. In passato, circa 5 anni fa(forse per altri che già lavoravano li se ne e’ parlato in precedenza) ho sentito che alcune coperture di qualche capannone erano in amianto, ma sia l’azienda che l’ r.s.u. e l’ r.l.s hanno sempre smentito o almeno nascosto. Ci fu anche un articolo di giornale locale con foto che parlava di questi capannoni, ma la cosa fini li. Proprio in questi giorni in questa azienda, ci vediamo arrivare una ditta chiamata sicuramente dalla direzione per operare sui tetti, bene …e si sente parlare ancora una volta, che probabilmente c’è dell’amianto. Gentilissimo dottore vengo dunque alle domanda,come possiamo tutelarci noi lavoratori?in che modo possiamo certificare che effettivamente stiamo lavorando sotto l’amianto?c’e’ qualche abbuono sull’anticipare gli anni alla pensione?visto che stanno cmq lavorando il tetto,con noi al di sotto,ed effettivamente non sappiamo cosa ci sia,come possiamo intervenire senza avere scontri con l’azienda? l’r.s.u. ci ha detto:< ma voi l’avete visto l’amianto?no..? e allora non c’e > e’ allora una questione di fiducia???sappiamo che in questo periodo natalizio di chiusura molto probabilmente lavoreranno sul tetto, ma visto che di noi lavoratori non ci sarà presenza,faranno in modo che quando riprenderemo a gennaio i lavori saranno finiti, e non sapremo se e cosa e come lo avranno tolto…ma nell’aria? ci sarà traccia ancora ?? la ringrazio e nell’attesa di una risposta porgo i miei saluti.

RISPOSTA

Gentile Signore, in generale le coperture in cemento amianto sono abbastanza riconoscibili, stupisce abbastanza che nessuno se ne sia  accorto e, ancora più grave, sarebbe il fatto di tenere nascosto il  problema. Occorrerebbe verificare anche se, già a vista, si vede che si  tratta di coperture che denotano una certa disgregazione. L’amianto è  stato messo al bando nel 1992, quindi le coperture avrebbero dalla loro posa in opera almeno 20 anni. Se così fosse (peggio se si tratta di un  tempo superiore) la possibilità di fuori uscita di fibre di amianto è molto evidente. Uno studio dell’Università di Milano indica che dopo 15 anni la fuori uscita, a causa delle condizioni atmosferiche è  massiccia. Si tratta allora di osservare bene; ad ogni buon conto per  essere sicuri si può fare una richiesta al Sindaco e alla ASL di  opportuna verifica sia per sapere se si tratta veramente di cemento-amianto, sia per verificare lo stato di conservazione.Se i lavoratori possono temere rappresaglie la richiesta può essere fatta dal  sindacato, o al limite da una associazione ambientalista presente sul  territorio.Per quello che riguarda i benefici previdenziali, ormai è  troppo tardi, perché andava fatta la richiesta per i lavoratori che  sono stati esposti per oltre 10 anni entro il 15 giugno 2005 e poi  occorreva dimostrare una esposizione per 8 ore al giorno di 100  fibre/litroSaluti Fulvio Aurora  AIEA nazionale, Milano

Lavoro in una struttura pubblica, all’interno di un prefabbricato costruito ben trent’anni. Per anni abbiamo lottato per essere spostati da quella sede , perché si sospettava, dopo morti sospette di nostri colleghi, ci fosse amianto nel fabbricato. l’azienda peró ci ha sempre risposto che erano paure infondate, perchè l’amianto era confinato all’esterno e oltretutto ben coibentato. l’Asl confermava tutto questo.oggi invece ci ritroviamo a sapere che l’amianto non era presente solo nel tetto ma appena sopra la paretina di cartongesso sopra la nostra testa.Faccio presente che in tutti questi anni queste pareti sono state più volte trapanate per gli adeguamenti elettrici, ed impianti vari e con noi, cosa preoccupante, sempre all’interno durante i lavori. Oggi ci chiediamo cosa fare, anche perchè non abbiamo nessun documento che attesti la salubrità di quegli uffici , nonostante lo abbiamo sollecitato varie volte. Attendiamo un parere. Grazie

RISPOSTA

In risposta alla vostra lettera, vi chiederei la cortesia di precisare se le informazioni in vostro possesso le avete avute per via informale e scritta o solo informale.Se non avete niente di scritto lo dovete chiedere all’azienda tramite possibilmente gli RLS e/o la RSU, in particolare al RSPP e al medico competente.Occorre pure vedere se la presenza di amianto e’ segnalata nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR).Se non avete nulla e non aottenete nessuna risposta credibile, dovete rivolgervi al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialen esponendo quanto sapete nel dettaglio,  chiedendo di intervenire per verificare la pericolosita’ e quindi le misure che devono essere prese per eliminare I rischi possibili. La ASL dovra’ valutare se in base al rischio e’ necessario sottoporre I lavoratori a sorveglianza sanitaria.

Sono disponibile a discuterne.
Saluti Fulvio Aurora, aiea nazionale Milano 3392516050

Spett.le AIEA, sono un dipendente  di una azienda chimica di medie dimensioni e lavoro in un laboratorio chimico. Nel laboratorio sono presenti dei banconi degli anni 60 i cui
ripiani di lavoro hanno il fondo costituito da lastre in fibra cemento,  nelle quali è stata rilevata la presenza di amianto. Lo stato di  conservazione di queste lastre in alcune parti è pessimo, con fratture evidenti.  In seguito sono state eseguite delle ulteriori analisi all’
interno dei laboratori, in aria e su materiale depositato su alcuni  scaffali. Allo stato attuale, dopo diversi mesi,  non abbiamo ancora  visto gli esiti di quegli esami e ciò nonostante continuiamo a lavorare  in quei laboratori come se nulla fosse successo. Su questa questione  abbiamo chiesto all’azienda una maggiore chiarezza sui possibili rischi
di tale situazione, ma l’azienda e purtroppo anche le nostre RSU non sono molto sensibili. È evidente che noi lavoratori siamo preoccupati  per la nostra salute e vi contatto per sapere come possiamo comportarci ed eventualmente quali iniziative possiamo intraprendere per tutelarci.
Spero di poter avere una vostra gentile risposta. Cordiali saluti Marco

RISPOSTA

Sig. Marco , se la situazione è quella descritta l’intervento è urgente.
Dovrebbero intervenire, visto che sono stati interpellati, la RSU e  soprattutto gli RLS (lo sanno che se non intervengono finiscono per avere una parte di  responsabilità?).

Non so se la richiesta di intervenire è stata fatta all’azienda in  forma scritta.Se si pensa non essere soggetti a rappresaglie (purtroppo occorre  considerare anche questo), è bene farla in forma scritta sia alla  direzione che al RSPP che al medico competente, inviando pure la  lettera alla RSU e agli RLS; altrimenti, considerando che il diritto alla salvaguardia della salute è di tutti, si può indirizzare una lettera al Dipartimento di Prevenzione della AUSL territoriale, esponendo la  situazione in termini precisi e chiedendo di intervenire perché la  fonte di rischio venga eliminata.Se poi, ancora una volta nessuno interviene, diviene opportuno fare un esposto alla Procura della Repubblica, allegando le diverse lettere che  sono state inviate.

Se volete ulteriori delucidazioni ci possiamo sentire per telefono:
Fulvio Aurora, AIEA nazionale, Milano

Buongiorno, vorrei sapere se gli operatori della vigilanza della ASL che effettuano giornalmente controlli sui cantieri che smaltiscono amianto devono essere considerati esposti.Grazie Emma da Napoli.

RISPOSTA

Fermo che i tecnici della prevenzione delle ASL devono essere muniti dei DPI necessari, saperli indossare e indossarli, il tema della sorveglianza medica nei confronti dei tecnici ha dei risvolti diversificati.In pratica i tecnici ASL sono esposti a tutti i rischi  cui sono esposti i lavoratori (di norma i sopralluoghi vengono fatti in tutte le tipologie di aziende e quindi di rischio, l-amianto e’ solo uno fra questo) ma ad una entita’ (anche solo per il tempo di esposizione) molto ridotta rispetto ai lavoratori.

Il Dlgs 81/2008 lascia al Medico Competente (in questo caso del “datore di lavoro” ASL) valutare la necessita’ o meno di sorveglianza sanitaria all’esito del documento di valutazione dei rischi e della conoscenza/valutazioni del medico competente stesso. Pertanto la prima domanda da porsi e’ > il datore di lavoro ASL nel documento di valutazione dei rischi i tecnici della prevenzione vengono considerati come esposti a quali rischi e se si’ il medico competente per tutti i rischi o parte di questi ritiene necessaria la sorveglianza sanitaria ?Una volta trovata la risposta occorre capire se le conclusioni sono o meno sensate, nella riunione periodica il RLS ASL puo’ sollevare la questione e richiedere revisioni del DVR o della valutazione da parte del medico competente, ne’ piu’ ne’ meno che per tutti i lavoratori.Nel caso dei tecnici vi e’ pero’ un paradosso ovvero quello che, formalmente, possono sottoporre ad ispezione il proprio datore di lavoro e valutare la bonta’ del DVR anche per la propria posizione arrivando a sanzionare il proprio datore di lavoro …..

Marco Caldiroli Medicina Democratica Onlus

Buongiorno. Ho 56 anni e lavoro da aprile 1973. Ho avuto riconosciuta la malattia professionale(8% placche molto diffuse) in quanto coibentatore per 20 anni circa e ricevuto un misero indennizzo.Ignoravo e quindi non ho fatto mai nulla.Ora vorrei chiedere se è possibile usufruire degli abbuoni per anticipare la pensione e come devo fare.Faccio presente che negli ultimi mesi faccio una gran fatica a muovermi come prima sono anche portatore di PaceMaker.E’ urgente.grazie.

RISPOSTA

Carlo,la malattia professionale da diritto al certificato Inail che attesta gli anni di esposizione.In allegato trasmetto il mod. A3 Inail per la richiesta, è necessario allegare copia dell’attestato di malattia professionale e libretto di lavoro.

Ricevuto il certificato con gli anni di esposizione, ti recarari ad un patronato per trasmettere la richiesta di ricostituzione contributtiva.Purtroppo la normativa introdotta Visto, inoltre, l’art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, che permetteranno di avere la maggiorazione contributiva ma non l’anticipazione della pensione.MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIDECRETO 27 ottobre 2004 Attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Il disegno di legge presentato al Senato dal sen. Felice Casson ed alla Camera dall’on.le  Maria Antezza, darebbero al lavoratore la possibilità di scegliere: “continuare a lavorare oppure utilizzare gli anni riconosciuti per anticipare la pensione”.A sostegno del disegno di legge il giorno nella mattinata dell’8 ottobre si terrà una manifestazione in piazza Montecitorio, Roma, Mario Murgia VBA Inail_mod. A3 – Amianto

Sono stato riconosciuto esposto all’amianto con il coefficente 1:25 solo per la rivalutazione economica.Attualmente ho 56 anni e una contribuzione di 36 anni e 3 mesi.Premesso che la riforma Fornero ha portatato i requisiti a 62 anni di anagrafica e 42 di contribuzione più aspettativa di vita, quando raggiungerò la condizione di lasciare il lavoro, come verrà calcolata questa rivalutazione? Inoltre dato che l’esposizione è un riconoscimento di malattia professionale, è possibile che salti anche la rivalutazione in quanto ho superato i 40 anni di lavoro causa la riforma Fornero? In attesa di un vostro riscontro ringraziandovi porgo distinti saluti.

RISPOSTA

Alberto,premesso che per la malattia professionale il K da riconoscere è 1,5% e non 1,25%, purtroppo la normativa introdotta Visto, inoltre, l’art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, che permetteranno di avere la maggiorazione contributiva ma non l’anticipazione della pensione.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 ottobre 2004 Attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. La riforma Fornero ha penalizzato ulteriormente i lavoratori, elevando gli anni di contribuzione per poter accedere alla pensione.Per evitare detta penalizzazione abbiamo inserito un articolo nel disegno di legge 1353 presentato alla Camera nel mese di luglio/2013

Il disegno di legge presentato al Senato dal sen. Felice Casson ed alla Camera dall’on.le  Maria Antezza, darebbero inoltre al lavoratore la possibilità di scegliere: “continuare a lavorare oppure utilizzare gli anni riconosciuti per anticipare la pensione”.A sostegno del disegno di legge il giorno nella mattinata dell’8 ottobre si terrà una manifestazione in piazza Montecitorio, Roma,

Mario Murgia VBA

Buongiorno, sono un operaio  che si occupa di rimozione di lastre ed altri manufatti contenenti amianto e vorrei sapere se la ditta nella quale lavoro è obbligata a iscrivermi nel registro degli esposti nonostante mi metta a disposizione tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla legge. Vorrei sapere inoltre se ho diritto a qualche beneficio previdenziale per la pensione.

RISPOSTA

Buongiorno, mi preme precisare che qualunque dipendente, per operare in  presenza di materiali contenenti amianto, deve essere formato e conseguire un’ abilitazione per poter operare. Le risposte alle domande che pone devono essere  spiegate nel corso di formazione. Non so se lei non è stato formato oppure se i  formatori, contrariamente a quanto previsto dalla legge, non si sono accertati  del recepimento delle informazioni date.
Chi in seguito ad adeguata formazione  opera, con l’adozione di tutti i DPI necessari, in presenza di amianto deve  essere iscritto al registro degli esposti all’amianto e soprattutto deve essere sottoposto a specifici controlli sanitari, a carico del datore di lavoro.
I  benefici previdenziali si devono applicare per il tempo effettivo di intervento nelle attività inerenti alla manipolazione dell’amianto. In ditta deve esserci un registro dal quale risulti il tempo di esposizione e la ditta deve pagare una maggiorazione della quota assicurativa all’INAIL per l’esposizione all’ amianto.

A disposizione per ulteriori chiarimenti
Valentino Gritta

Salve, i dipendenti in pensione , che sono stati esposti all’ amianto devono o possono effettuare le indagini laboratoristiche/strumentali presso strutture pubbliche e/o private? Grazie

RISPOSTA

Dott. Costantini,facendo seguito ai contatti intercorsi le trasmetto l’indirizzo mail della dott.ssa Marina Musti , responsabile del RE.NA.M. COR Puglia, che potrà informarla ca. l’iter amministrativo che i militari dell’aeronatica in congedo debbono seguire per essere avviati a Sorveglianza sanitaria in qualità di ex esposti all’amianto.Dott.ssa Marina Musti, Primario Responsabile Medicina Lavoro Policlinico di Bari.

Mio marito 57 anni , 40 anni di contributi effettivi e più di 6 anni di esposizione amianto, sottoposto regolarmente a sorveglianza sanitaria, nell’ultimo controllo il referto mi preoccupa tanto: “micronoduli mantellari” :in queste condizioni contributive che benefici può ottenere?

RISPOSTA

Cara Signora,il tetto max considerato nella costituzione della pensione è di 40 anni di contributi che tuo marito ha già maturato.Nel caso in cui il lavoratore a contributi diversi da quelli industriali, ad esempio contributi agricoli, questi potrebbero essere sostituiti da eccedenze oltre i quarantanni con i contributi aggiuntivi derivanti dall’esposizione all’amianto.Per l’aspetto più importante, puoi rivolgerti alla sede di AIEA VBA di Potenza che potrà fornirti assistenza medico-legale sull’eventuale malattia professionale di suo marito.Per conoscenza è informata Liliana Guarino segretaria AIEA VBA sede di Potenza,per ulteriori informazioni puoi contattarmi al 340.7882621.Mario Murgia,Pres.te AIEA VBa sede Centrale Matera

Sono un marittimo in pensione , avendo subito due interventi chirurgici per papilloma vescicale risultati poi da esami istologici “carcinoma papillare uroteliale non infiltrante” vi chiedo se tutto cio’ puo’ essere accostato all’esposizione all’amianto che come sapete era largamente presente a bordo delle navi ? Grazie.

RISPOSTA

Caro Claudio, trasmetto articolo su concause del tumore alla vescica, mentre di seguito riporto il decreto in cui trovare l’elenco delle malattie professionale; in evidenza le sostanze che possono generare una patologia oncologica alla vescica;
sono soprattutto le sostanze chimiche presenti nelle vernici, le peci, i catrami o la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.); valuta se durante la tua attività sei stato esposto o hai fatto uso di sostanze come quelle in evidenza.Tumore alla vescica-E&P2005Mario Murgia AIEA VBA

Spett.le Aiea, la casa accanto alla casa al mare dei miei genitori, in Sicilia, ha il tetto coperto di amianto. La copertura in amianto è presente da almeno 25 anni ed era stata installata dall’allora proprietario. La casa è abbandonata da oltre 10 anni. Infatti alla morte del proprietario originario l’unica erede, che non vive in Sicilia, ha provato a venderla. Ma non riuscendovi l’ha abbandonata e non si è mai più fatta vedere. Non sapremmo neanche come rintracciarla. Cosa dobbiamo fare e a chi dobbiamo segnalare la cosa? Chi deve intervenire? Grazie e cordiali saluti Alessandro Giudice

RISPOSTA

In risposta alla sua devo dirle che al momento non ci sono leggi che impongano la rimozione delle coperture in amianto. Alcune regioni hanno legiferato per
limitare la dispersione di fibre d’amianto, la regione Sicilia non ha ancora
emesso leggi in merito. La segnalazione va inviata al sindaco, che è
responsabile della salute dei cittadini e, per conoscenza, all’ASL ed all’ARPA.
La legge nazionale che pone limiti di  inquinamento da amianto
stabilisce valori talmente alti, che attualmente sono  irraggiungibili:
100  fibre litro, per ambienti di lavoro;
20 fibre litro, per ambienti domestici.

Effettuando l’analisi delle fibre aerodisperse non si rileverebbero valori
significativi, per quanto le coperture in cemento amianto liberino 3 grammi di
fibre d’amianto al metro quadrato per ogni anno, in un ambiente aperto, il
semplice spostamento dell’aria, disperde le fibre per uno spazio talmente vasto
che la loro concentrazione potrebbe addirittura non essere rilevata dagli
strumenti di misura, anche se molto precisi. È pertanto inule chiedere un’analisi per la valutazione delle fibre aerodisperse. Qualora vi sia un effettivo pericolo per l’incolumità è compito del sindaco provvedere a  migliorare le condizioni. Se in seguito a sollecito, il proprietario non provvede ad eliminare il pericolo, vi può provvedere l’amministrazione
pubblica, chiedendo in seguito l’indennizzo al proprietario.
Anche se  attualmente non c’è una legge per l’eliminazione dell’amianto prevale sempre la
diligenza del buon padre di famiglia, come menzionato più volte dal codice
civile. Per ulteriori chiarimenti mi può contattare anche telefonicamente al
3406728434
Valentino Gritta

Salve,vivo a Milano, nel condominio in via Pestalozzi 1, con mio marito e i nostri figli di 1 e 6 anni.Ci siamo accorti soltanto ora, dopo un anno e mezzo che ci viviamo, che nello stabile ci sono grandi quantità di Eternit, quasi completamente nascoste all’occhio, soprattutto per noi che viviamo al pian terreno, trattandosi per lo più di tetti.
Oggi ho chiamato l’amministratore che mi ha detto che è già in programma la bonifica i cui lavori cominceranno non appena si stabilizza il tempo meteorologico.Ho piacere di sapere che già si sia pensato di procedere, però rimane che per tutto questo tempo noi siamo vissuti qui,con bimbi piccoli e anche neonati, a cui ovviamente mi auguro non  succederà mai di ammalarsi a causa dell’amianto.
Vorrei sapere se è giusto non essere stati informati al momento della presa in affitto dell’appartamento, e se ci sono delle responsabilità per quanto riguarda il rischio a cui siamo e veniamo tuttora sottoposti. Senza contare che i lavori imminenti rimuoveranno solo una parte dell’amianto, mentre il restante dovrebbe essere tolto verso la fine dell’anno.
Insomma, possiamo muovere delle pretese legali contro l’amministrazione condominiale, o dobbiamo solo sperare che nei prossimi 40 anni nessuno di noi si ammali? E se nella malaugurata ipotesi che questo accada, qualcuno allora sarà responsabile? O sarà finito tutto nel dimenticatoio?
E in più, cosa ci consiglia di fare durante i giorni in cui avverrà la bonifica? Possiamo essere certi che è un’operazione sicura,o sarebbe meglio, potendolo fare, allontanarci per qualche giorno da qui? Infine, cosa si può fare essendo stati esposti all’amianto, per controllare il proprio stato di salute, o per prevenire l’insorgere di malattie dovute a questo materiale?Le sarei grata se mi aiuta a capire quali sono i nostri diritti.Grazie per il suo tempo e la sua pazienza.Cordiali saluti Marta Valenti

RISPOSTA

Sig.ra Marta Valenti, al seguito della telefonata di questa mattina le riassumo brevemente
le cose, a mio parere, da fare

1. Per quanto riguarda il passato è opportuno fare scrivere sulla scheda sanitaria tenuta dal medico di medicina generale che nel periodo x avete abitato e tutt’ora abitare in uno stabile con  copertura in cemento amianto li esistente da 43 anni;

2. Sempre per il passato è bene inviare una lettera all’amministratore dello stabile e alla proprietà che non siete stati informati della presenza di amianto nello stabile prima di avere sottoscritto il  contratto di affitto; pertanto se del caso, si dovessero verificare, in famiglia persone colpite da malattie asbesto correlate li si riterranno responsabili della contaminazione e relativa malattia. Si può fare comunque presente che il rischio esiste e che il rischio è già un danno (ad esempio la recente sentenza ETERNIT del 3 giugno a
riconosciuto un risarcimento del danno a persone non colpite da malattia da amianto, ma
solo per le stress prodotto dal possibile rischio).

3. Non esistono allo stato attuale indagini di diagnosi precoce rivelatrice di malattie gravi asbesto correlate(tumore del polmone, mesoteliomi).

4. Rivolgersi anche all’amministratore per essere i puntualmente informati dei lavori di bonifica, per conoscere gli esisti dei risultati di indagine, sia quelli precedenti la bonifica che per quelli successivi, compreso il documento di restituibilità di chi svolge la
bonifica. Fare presente pertanto che se la bonifica integrale avverrà in tempi più lunghi, la messa in sicurezza deve avvenire da subito.
A disposizione per ulteriori informazioni: se fate le lettere senza avvocato, eventualmente fatemele leggere prima di inviarle e, mettete per conoscenza la nostra associazione.

La erosione delle coperture – INTERO-
Saluti  Fulvio Aurora

Vorrei  sapere se vi è letteratura, ricerche, schede tecniche sulle “vecchie canalette”
di cemento amianto che venivano e vengono ancora utilizzate dai vari consorzi di
bonifica per l’irrigazione dei campi agricoli.Inoltre gradirei sapere se sono pericolose per l’uomo visto che la loro età media è sicuramente superiore ai 30 anni in cattive condizioni di manutenzione e comunque con un sicuro processo di corrosione e degrado generale.

Ringrazio Oliviero Casale

RISPOSTA

Purtroppo la risposta alla prima domanda è negativa. Ho interpellato il dottor Paolo Crosignani dell’OCCAM (OCcupational CAncer Monitoring), il quale mi ha confermato che non vi sono dati in merito a patologie asbesto correlare per l’ingestione di bevande od alimenti contaminati da amianto. I rilievi effettuati nelle aree abitative con tubazioni dell’acquedotto in cemento amianto non rivelano valori che si discostano dai casi attesi. Il tumore al colon, che lo IARC ha definito possibile asbesto correlato, è provocato dalla
deglutizione dell’espettorato contenente amianto, si è manifestato tra i lavoratori dell’industria dell’amianto.
Alla seconda parte della domanda dico che i manufatti contenenti amianto sono intrisecamente pericolosi. Quando i canali sono asciutti il vento asporta le fibre d’amianto affioranti in superficie, anche se i canali si trovano in aperta campagna e le fibre d’amianto si disperdono in uno spazio immenso, non c’è nessun valore di presenza di fibre d’amianto al di sotto del quale si possa essere certi di non contrarre patologie asbesto correlate. Un rischio molto grave potrebbe presentari in caso di manutenzione, se gli operatori non fossero avvisati della presenza d’amianto. L’unico metodo certo dell’eliminazione del rischio amianto è la rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto.
A disposizione per eventuali chiarimenti.

Valentino Gritta AIEA SEZ. TURBIGO

Buonasera, percepiamo la reversibilità a seguito del decesso di mio padre nel 2009 (pensione ex inpdap); su nostra richiesta l’Inail ha riconosciuto la malattia professionale da esposizione all’amianto concedendoci rendita e fondo vittime; abbiamo fatto anche richiesta all’inpdap di pensione privilegiata ma ancora non otteniamo risposta. Dato che non c’è esposizione ultra-decennale, ma c’è documentazione comprovante sopralluoghi e presenze in cantieri con forte presenza di amianto, è possibile richiedere la rivalutazione dell’1,5% della pensione? Grazie della cortese risposta

RISPOSTA

Gentile Pierluigi,allego il mod. A3 INAIL per chiedere la certificazione degli anni di esposizione, allegando l’attestato di malattia professionale.
Ricevuto l’attesato INAIL si inoltra la richiesta di ricostituzione della pensione all’INPS e/o all’INPDAP; nei casi di Malattia professionale non esiste il vincolo dell’esposizione decennale, sia ha diritto ad una maggiorazione delle settimane lavorative per il K 1,5; es.: 7 anni di esposizione danno diritto a 3,5 anni di maggiorazione contributiva (6 mesi per ogni anno di esposizione).Ricordo che nei casi di decesso per malattia professionale, l’INAIL oltre alla reversibilità al F.V. Amianto, deve contribuire alle spese funerarie con l’importo di 1930,00 euro.
Mario Murgia Aiea Valbasento 340.7882621

Buon giorno , mi chiamo Roberto e sono consigliere comunale di opposizione nel comune di Fagnano Olona (Va). La mia domanda è legata ad una interrogazione che ho presentato all’ amministrazione comunale che verrà trattata nel c.c del 25/03.Praticamente un vecchio capannone industriale di una azienda fallita nel 2004 ha il tetto interamente ricoperto di amianto, praticamente oramai da 8 anni la struttura risulta abbandonata e la superfice totalmente deteriorrata visibile ad occhio nudo. L’ area è sottosequestro dal 2004 e l’ immobiliare che ne detiene la propietà non risponde ad alcun sollecito.A circa 100 metri dal capannone con il tetto di amianto c’e ‘ una scuola elementare, e a 20 metri una serie di abitazioni. Il comune ha sollecitato intimando la proprietà a ripristinare le condizioni igienico sanitarie e ad eliminare l’ amianto.Sollecito invano visto che la propietà risulta essere passata più volte di mano per motivi speculativi. La mia domanda è la seguente : il comune è obbligato a smaltire a sue spese e quindi a carico della collettività e poi ad addebitare i costi alla proprietà o può lasciare tutto come è senza mai intervenire per anni e anni. Cosa ne pensate della questione. Vi chiedo per cortesia una risposta entro il 25/03 perchè devo replicare alla risposta dell’ amministrazione che mi dirà che si è adoperata intimando lo smaltimento ma che altro non può fare.

RISPOSTA

Tengo a precisare che non esiste nessun valore di fibre d’amianto aerodisperse al di sotto del quale si possa definire di non contrarre nessuna patologia asbesto correlata. In altre parole basta una sola fibra d’amianto per scatenare addirittura un tumore. Il danno maggiore che si possa avere dall’amianto è il mesotelioma, per il quale non si conoscono terapie che portino alla guarigione. In Italia i decessi per mesotelioma sono circa due ogni centomila, quasi tutti subiti da lavoratori che hanno manipolato l’amianto.Il responsabile della salute di tutti i cittadini è il sindaco, se omette di compiere azioni per attività che mettano a repentaglio la salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente, ne risponde personalmente.Qualora un cittadino, dopo sollecito dell’amministrazione, non intervenga per ripristinare le condizioni di sicurezza l’attività può essere effettuata dall’amministrazione, la quale in seguito si rivarrà sul proprietario che non ha provveduto ad eseguire quanto sollecitato.Materialmente il sindaco può intervenire compatibilmente con le possibilità economiche della amministrazione e nel rispetto del patto di stabilità.Nel caso specifico, se il capannone è sotto sequestro, nessuna persona è autorizzata ad entrare nella proprietà senza l’autorizzazione del tribunale.La tempistica d’intervento è regolamentata dal Decreto Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18 novembre 2008 che sostituisce la d.g.r. n. VII/1439 del 4 ottobre 2000, la presenza nel raggio di 300 m di una scuola moltiplica di tre volte il coefficiente di calcolo dell’indice di degrado.Per ridurre la dispersione di fibre d’amianto liberate dalle coperture in eternit a Fagnano Olona bisogna fare un grosso lavoro di sensibilizzazione, sono ben visibili tutti i tetti dei capannoni di fondo valle, purtroppo non è l’unica zona in cui permane ancora l’eternit.Secondo la mappatura delle coperture in cemento amianto effettuata con ricognizione aerea nel 2008, per conto dell’ARPA, quasi il 2,5 per cento degli edifici sul territorio comunale sono ricoperti con eternit, per un totale di 92.196 m2, ogni anno l’eternit rilascia 3 grammi di fibre d’amianto per metro quadrato, pertanto ogni anno i tetti dei vostri edifici liberano nell’aria più di 276 kg di fibre d’amianto. Ognuno degli otre dodicimila fagnanesi respira un numero altissimo di fibre d’amianto anche se non risiede o lavora in edifici ricoperti in eternit, sicuramente un edificio nei pressi ha la copertura in cemento amianto.Bonificare il capannone in oggetto credo comporti alcuni problemi, rimuovere tutti i tetti in eternit entro il 2015 è imposto dalla Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 21005 n. 8/1626 pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario BURL del 17 gennaio 2006.Valentino Gritta AIEA SEZ. TURBIGO

Abito a Cagliari, in zona centrale. Di fronte a casa mia  esiste una concessionaria d’auto che si estende su circa un migliaio di metri  quadri, composta da vecchi capannoni (risalgono agli anni50) ristrutturati ma  che hanno mantenuto le vecchie coperture in eternit. Le domande  sono:
le leggi attuali consentono di mantenere una simile estensione di amianto in  centro città?
Come è possibile, ammettendo che ciò sia consentito,  tutelarsi da eventuale cattiva manutenzione delle suddette coperture?

RISPOSTA

Attualmente non ci sono leggi che impongano la rimozione delle coperture in amianto. Lo stato italiano ha stanziato fondi per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, ma le cifre messe a disposizione non sono bastate per la rimozione di tutto l’amianto esistente.
La regione autonoma della Sardegna, nel 2007, ha emanato le “direttive generali per la
redazione del piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti  dall’amianto”.
Con le quali descrive tra l’altro:

  1. le modalità di smaltimento del materiale contenente amianto;
  2. le problematiche sanitarie connesse all’esposizione all’amianto;
  3. la sorveglianza sanitaria;
  4. la programmazione economica in materia amianto;
  5. i criteri per la concessione dei contributi ai privati.

In seguito alle quali con deliberazione n. 36/40 del 1 luglio 2008, con oggetto: Programma degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2005 “Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” ha stanziato dei fondi per la bonifica degli edifici pubblici.La regione autonoma della Sardegna non ha posto vincoli o indicazioni per la rimozione dell’amianto di edifici privati. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale, sulla base di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del  DPR 8 agosto 1994, è a cura dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, alle quali è da segnalare la condizione di pericolo esistente, indicando esattamente l’indirizzo ed allegando fotografie che evidenzino le condizioni della copertura. La legge nazionale che pone limiti di  inquinamento da amianto stabilisce valori talmente alti, che attualmente sono  irraggiungibili:100 fibre litro, per ambienti di lavoro;
20 fibre litro, per ambienti domestici.Effettuando l’analisi delle fibre aerodisperse non si rileverebbero valori significativi, per quanto le coperture in cemento amianto liberino 3 grammi di fibre d’amianto al metro quadrato per ogni anno, in un ambiente aperto, il semplice spostamento dell’aria, disperde le fibre per uno spazio talmente vasto che la loro concentrazione potrebbe addirittura non essere rilevata dagli strumenti di misura, anche se molto precisi.
La regione autonoma della Sardegna, annualmente approva le direttive regionali per la
redazione di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto. Emette un bando che disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a beneficio di privati cittadini, che intendano effettuare interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, esistenti sul territorio della provincia di Cagliari.
Responsabile unità organizzativa complessa: Ivana Dettori
Incaricati: funzionario agronomo Salvatore Caredda
Bonifica amianto -contatti uffici via Cadello 9/b piano quintoCoordinatrice Ivana Dettori telefono 0704092883 fax 0704092865 e-mail ivana.dettori@provincia.cagliari.it
Tecnico istruttore: funzionario agronomo Salvatore Caredda telefono 0704092765
e-mail salvatoreluigicaredda@provincia.cagliari.it

Le chiederei comunque di scattare delle foto e mandarle alla nostra sezione Partecipa. Valentino Gritta
Aiea Turbigo
valentino.gritta@libero.it

Buongiorno, sono un ex dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato in quiescenza da ottobre 2000. Ho fatto domanda all’Inail entro il 15/06/2005 e dopo il riconoscimento di 11 anni di esposizione, ho chiesto all’Inps il ricalcolo della pensione. Mi hanno risposto che ero arrivato alla massima anzianità possibile cioè 37 anni. Ma la massima anzianità possibile nel regime previdenziale italiano, nell’anno 2000, non era 40 anni?? E giusto fare ricorso? il coefficiente di calcolo è stato quello dell’1.25 per la legge 326/2003, io non ho fatto domanda prima del 02/10/2003, ma essendo in pensione dall’ottobre 2000, non si dovrebbe applicare il coeffciente 1.5 proprio per la salvaguardia (“maturazione del diritto alla pensione”) presente all’interno della legge 326/2003?

RISPOSTA

Gentile Signore, gli anni beneficiati per l’esposizione lavorativa all’amianto comportano una rivalutazione degli anni di contribuzione fino ad un tetto massimo di 40 anni.Con 11 anni di riconoscimento ed un K = 1,25 spettano 3 anni ed 3 mese contribuzione che nel tuo caso porterebbe ad un totale di 40,00 e 3 mesi di contribuzione.Se hai inoltrato richiesta scritta, tramite un patronato,  per la ricostituzione della pensione e l’INPS  ha risposto che non ti spetta devi produrre un ricorso formale; passati tre mesi dall’inoltro del ricorso se l’INPS non risponde puoi attivare il ricorso legale. Per i lavoratori ex esposti, in pensione prima del 3/10/2003, cioè prima della legge che ha imposto la scadenza dei termini e ridotto il coefficiente da 1,5 a 1,25 non era obbligo presentare la domanda entro il 15/06/2005 ed il coefficiente di riferimento veniva mantenuto a 1,5.Mario Murgia 340.788262

Gentile dottore, la mia domanda per il beneficio amianto è stata rigettata in corte di cassazione perché ho solo fatto domanda al,INAIL e non all’INPS. premetto che la mia domanda era seguita da un patronato e relativo avvocato. Cosa posso fare ora, altri miei colleghi hanno già avuto il beneficio mentre per me e altri colleghi della stssa azienda le cose sono andate così.Posso esser anche io un possibile futuro malato di absestosi e solo per una incongruenza di questo tipo non mi verra’ riconosciuto il beneficio?Grazie Gagliardi Gaetano

RISPOSTA

Gentile Gaetano, premesso che la rivalutazione dei benefici previdenziali è di competenza dell’ente erogatore, cioè l’INPS, mentre all’istitituto assicurativo spetta il rilascio della certificazione all’esposizione all’amianto, le cui richieste andavano inoltrate entro e non oltre il 15 giugno 2015, fatto salvo i lavoratori che al 03/10/2003 (data emanazione scadenza dei termini) erano in pensione o avevano definito la chiusura del loro rapporto di lavoro con mobilità protetta in avviamento alla pensione.
Il lavoratore ex esposto che ha inoltrato la domanda entro il 15/06/2005, se l’INAIL nega la certificazione all’esposizione, per rivendicare il suo diritto prima di produrre un’azione giudiziaria deve iniziare l’iter amministrativo vs l’INPS territoriale, come segue:a) richiesta di rivalutazione contributiva ai sensi della 257/92, ssuccessive modifiche ed integrazioni;
normalmente l’INPS risponde con il non accoglimento per mancato attestato all’esposizione da parte dell’INAIL.b) il lavoratore alla risposta negativa INPS deve produrre il ricorso formale, se entro tre mesi l’INPS non risponde, il lavoratore può dare mandato ad un legale per produrre un’azione giudiziaria nei riguardi dell’INPS.Ciò premesso, Gaetano nella tua mail evidenzi che sei arrivato al 3° grado di giudizio (Cassazione) e ciò è inconcepibile in quanto al 1° grado di giudizio il giudice evidenzia i motivi del rigetto (normalmente non si arriva a sentenza in quanto il giudice evidenzia durante l’iter giudiziario il vizio di forma ed annulla il ricorso).
L’avvocato incaricato, quindi, avrebbe dovuto farti iniziare la procedura amministrativa INPS, come sopra, e reimpostare l’azione legale.Gaetano puoi essere più chiaro, trasmettermi copia della sentenza, o contattarmi al 340.7882621
Mario Murgia

Ho 65 anni e sono andato in pensione il primo gennaio 2003 con 40 anni di contributi, il 20 gennaio del 2003, mi veniva riconosciuta dall’I.N.A.I.L. l’esposizione all’amianto per la mia attività dal 13 maggio 1962 al 26 settembre 1988. Non ho fruito di nessun beneficio ne previdenziale ne economico. Ho diritto a qualcosa? Grazie per la risposta.

RISPOSTA

Gentile Carlo, come riportato nel prospetto “liquadazioni delle pensioni”, avendo maturato 40 anni di contributi lavorativi non puoi usufrure del beneficio previdenziale che prevede la rivalutazione fino ad un massimo di quaranta anni.
Qualora, gli ultimi anni della tua attività lavorativa sei stato in mobilità potresti chiedere la differenza tra la mobilità e la pensione (per via giudiziaria: risarcimento danno patrimoniale e non).

Mario Murgia Vba Aiea

LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONIPer la liquidazione delle pensioni con il riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dall’art. 13, c. 8, della legge n. 257/1992, e successive modificazioni, i lavoratori individuati dall’art. 1, c. 20, della L. 247/2007 devono presentare alle competenti Strutture dell’Istituto – a corredo della domanda di pensione – le certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL.Ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio in argomento, le Sedi avranno cura di verificare preliminarmente che i lavoratori interessati non risultino titolari di pensione liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008. L’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l’attribuzione dei benefici derivanti da esposizione all’amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni.Nel caso di assicurato che abbia versati contributi italiani (comprensivi di periodi di maggiorazione per esposizione all’amianto) e contributi esteri, la cui somma superi i 40 anni di anzianità contributiva ai fini della misura della pensione, la contribuzione obbligatoria italiana prevale rispetto a quella estera, per cui si deve procedere a ridurre le settimane di contribuzione estera.

In presenza di malattia professionale (certificata Inail ai termini dell’art. 13 comma 7 L. 257/92), il conseguente  riconoscimento di esposizione viene moltiplicato per il coeff. 1,5 ai fini del prepensionamento, oppure vi sono delle eccezioni? Da quanto mi risulta la malattia professionale dovrebbe portare con se l’abbattimento di tutte le barriere burocratico/amministrative presenti nei riconoscimenti ordinari; mi potete confermare questa interpretazione?

RISPOSTA

Gentile Maurizio, in merito al suo quesito, la normativa prevede:

se un lavoratore ex esposto ha contratto un patologia, qualunque sia il grado di inabilità:
da 1,0 a 5,0 = franchigia assicurativa che non da diritto a benefit assicurativo, es.: placche pleuriche;
da 6,0 a 15  = da diritto ad un risarcimento definito liquidato in una unica soluzione;
da 16 a 100% = da diritto ad una rendita mensile ed al Fondo Vittime Amianto;
ha diritto per il comma 7, art. 13 della 257/1992 al certificato di esposizione  anche se non ha inoltrato domanda all’INAIL.

Trasmetto,in allegato, il modulo A3 INAIL che il lavoratore dovrà compilare allegando la certificazione di M.Prof. riconosciuta dall’INAIL.
Ricevuto il certificato di esposizione il lavoratore, tramite un patronato, inoltrerà all’INPS la richiesta di ricostituzione della propria pensione. Il coefficiente per la rivalutazione della pensione è 1,5.
Inail_mod. A3 – Amianto

Mario Murgia Vba Aiea

Con sentenza di 1° grado mi sono stati riconosciuti 11 anni di esposizione all’ amianto in ambiente lavorativo ( lavoravo in una ditta per la manutenzione di grosse centrali termiche di enti statali e privati ).Il giudice mi ha però riconosciuto solo i benefici previsti dall’ art. 47 del DL 2003 per la rivalutazione contributiva dell’ 1,25 in quanto ha preso atto che avevo presentato istanza amministrativa all ‘ Inail prima del 15/06/2005 ma non di aver presentato istanza prima del 2.10.2003 come previsto per i lavoratori non soggetti all’ assicurazione obbligatoria Inail. Volevo cortesemente sapere se la tipologia del mio lavoro ( Montatore e Manutentore di impianti termici ) rientra nelle categorie soggette o meno all’ assicurazione obbligatoria Inail ( visto che per i lavoratori soggetti a assicurazione obbligatoria vale la solo domanda presentata entro il 15/06/2003 e possono beneficiare del coefficiente dell ‘ 1,50 sia per la parte renumerativa pensionistica che per la parte di maturazione degli anni ) e se eventualmente vi sono gli estremi per ricorrere in Appello essendo stata la sentenza emessa da pochi giorni . RingraziandoVi per il Vostro operato attendo fiducioso una vostra risposta.

P.S. in caso affermativo di possibile ricorso in appello se vorreste gentilmente indirizzarmi presso un Vostro studio legale associato in Roma in quanto il mio legale alle perplessità da me esposte mi è sembrato troppo vago e poco interessato. Grazie.

RISPOSTA

Gentile Rosario,quanto riportato nel Decreto evidenzia:a) per i lavoratori NO INAIL prima dell’entrata in vigore del Decreto l’obbigatorietà a presentare entro il 15/06/2005 domanda all’INAIL (eventuali domande presentat prima del 3 ottobre 2003 non valide); coefficiente 1,25b) lavoratori assicurati INAIL:1- per i lavoratori che hanno presentato domando prima del 03/10/2003 debbono ripresentare domanda entro 180 gg dall’entrata in vigore del decreto (ma non è un obbligo come sancito dalla magistratura giudicante): coefficiente 1,5;2 – per i lavoratori che hanno presentato domanda per la prima volta dopo il 03/10/2003: coefficiente 1,25;3- per i lavoratori che hanno presentato domanda dopo il 3/10/2003 ma che alla stessa data avevano maturato il diritto alla pensione e/o alla stessa data aveva chiuso il loro rapporto di lavoro con l’avviamento alla mobilità prevntiva di pensione: coefficiente 1,5
(valgono cioè le modalità esistenti prima dell’entrata in vigore del Decreto in quanto la rivalutazione è un elemento ricostitutivo della pensione stessa e non un beneficio)Si evidenzia inoltre che per le motivazioni in parentesi detta categoria di lavoratori non aveva l’obbligo di presentare all’INAIL domanda entro il 15/10/2005, per cui solo in sede giudiziaria (al momento) vs l’INPS può ottenere il beneficio previdenziale (sentenza del 4 maggio 2011, sezione lav. Trib.le di Matera).
Nel tuo caso hai inoltrato domanda all’INAIL dopo il 03/10/2003 e non rientri nella casistica di cui al punto 3 per cui il coefficiente é 1,25;Mario Murgia Vba Aiea

Città SEREGNO (MB): Sono sotto gli occhi di tutti le  condizioni di profondo degrado in cui versano i capannoni nell’area ex  Dell’Orto Pullman in Via Valassina ang. Via Dell’Oca a Seregno (MB).  A  buon diritto si può dire che siamo di fronte ad un vero e proprio attentato all’igiene pubblica e alla salute dei cittadini. Da diversi  anni l’attività di deposito pullman è cessata, l’area è totalmente  fatiscente (le foto che allego sono riferite a qualche anno fa), le  condizioni di rischio per la salute facilmente immaginabili, sui poveri residenti pende la terribile mannaia dell’esposizione all’amianto. Già  più volte il comitato dei residenti di Via Dell’Oca ha fatto sentire la propria voce, anche attraverso gli organi di stampa locale, per chiedere un’urgente soluzione all’indifferibile problema, ma al momento tutto è fermo.

RISPOSTA

Ho visto le foto, certamente è chiara la situazione di disgregazione  delle coperture che richiede un immediato intervento di messa in  sicurezza. Non so se esiste un comitato o un gruppo di cittadini che ha  già fatto qualcosa o che vuole farlo. La prima cosa è di inviare una  lettera raccomandata RR al sindaco e alla ASL corredandola con le foto e chiedendo di intervenire secondo la legge. Per quanto ci riguarda  possiamo, come associazione firmare la lettera con voi, e se del caso intervenire successivamente.Allego il manuale che abbiamo fatto per la  Lombardia nella sezione documenti e una bozza di lettera da adattare alla situazione.

Saluti Fulvio Aurora, AIEA nazionale, Milano tel 3392516050

bozza lettera amianto per sindaco e asl-1

Nel silenzio più assoluto si è perpetrata l’ennesima ingiustizia nei nostri confronti,con la riforma Fornero pare se si va in pensione prima dei 62 anni il nostro bonus contributivo è penalizzante anche prima del 2017,in questi  mesi ho cercato di sensibilizzare alcuni parlamentari di questa ingiustizia , ma ho avuto solo risposte di circostanza, la cosa strana e per me incomprensibile che anche le varie associazioni degli esposti accettino di fatto la cancellazione del bonus senza colpo ferire come mai? Cordiali saluti e auguri.

RISPOSTA

Non è vero, la nostra associazione ha preso posizione contro questa ingiustizia ed ha pure sostenuto chi si è trovato nella tragica  condizione di essere colpito da mesotelioma e non potere usufruire dei benefici proprio perchè la riforma Fornero ha allungato gli anni di pensionamento.Le risposte del governo alle richieste e alle  interrogazioni fatte sono risultate negative.Ora il governo è pure caduto, c’è da sperere che la proposta di legge presenatata con il  nostro contributo dal sen. Casson venga ripresentate, correggendola, causa la Fornero, nella prossima legislatura  e venga discussa e approvata

Nella sezione documenti di questo sito troverà l’interrogazione di cui parlo
che riguarda Tiberio Paolone.

Fulvio Aurora Segretario generale Aiea

Signori, ho lavorato dal 1978 a tutto il 1991 in una miniera a cielo  aperto dove veniva estratta  lignite per alimentare una centrale  termoelettrica Enel. La presenza di  amianto nelle coibentazioni, nelle  coperture e nelle pareti di alcune  strutture ed altro, ha permesso di  andare in pensione anticipatamente a  diversi colleghi.Nel 1992 ho cambiato radicalmente lavoro, spostandomi anche di sede per  cui, quando alcuni anni dopo sono state avviate cause legali  collettive dagli ex colleghi, tramite i sindacati, io sono  rimasto escluso perchè non ero a conoscenza di quanto stava avvenendo.A distanza di anni, dopo che sono stato informato da alcuni che stavano vincendo le prime cause, ho chiesto al  sindacato quali possibilità avevo, mi è stato risposto che  oramai era tardi perchè i termini legali erano scaduti.Al momento, non mi sono preoccupato,  la salute ringraziando il  Signore era ed è buona, la pensione era molto lontana, quindi,  purtroppo, ho lasciato correre.Ora che ho visto due ex  colleghi che hanno fatto insieme a me un determinato, stesso lavoro per 11 anni, ottenere un abbuono di 5 anni sulla pensione  vorrei capire se è ancora possibile provare a fare qualche  cosa in tal senso.Grazie per la risposta.

RISPOSTA

Gentile signore,purtroppo la domanda andava  fatta entro il 15 giugno 2005. Nella proposta di legge  del Senatore Casson e’  stato chiesto di stabilire un nuovo termine e idem nella mozione presentata.  In Senato la mozione è stata approvata all’unanimita’, ma il governo tace e  non sembra molto interessato.La terremo informato se ci fossero delle novità  al riguardo.

Fulvio Aurora Aiea Onlus

Buongiorno, Vi contatto in seguito alle mie numerose ricerche riguardanti i trattamenti del Mesotelioma pleurico.Io e i miei familiari ci troviamo purtroppo a dover fronteggiare  questa malattia che è stata diagnosticata un mese fa a mio padre  settantunenne.Al momento, come centro preposto alle terapie previste, c’è stato suggerito il Polo Universitario del Campus Biomedico di Roma presso il quale abbiamo già effettuato una prima visita.Tuttavia,vorrei dunque chiedere a Voi informazioni riguardo ulteriori suggerimenti sulla presenza di centri per la cura e l’assistenza nella zona di Roma e provincia (siamo residenti a S.Marinella).
Confido nel Vostro prezioso aiuto e porgo distinti saluti. Sig.ra Straberri.

RISPOSTA

Ministero della Salute – Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione Direzione Generale della Prevenzione: Con riferimento alla Vostra richiesta di informazioni, Vi informo che l’organizzazione delle cure e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali compete alle Autorità sanitarie regionali, e viene esercitato per il tramite delle aziende ospedaliere e delle ASL (con le loro articolazioni) nell’ambito dell’organizzazione che ciascuna Regione e Provincia autonoma si dà. Potrebbe quindi risultare utile consultare l’Assessorato regionale alla Sanità competente territorialmente per conoscere la situazione delle singole regioni.E’ comunque  in corso uno sforzo, sostenuto dal Ministero della Salute, per addivenire alla creazione di un network di centri di eccellenza per la diagnosi e cura delle patologie asbesto-correlate, anche alla luce della bassa frequenza di alcune forme (incluso il mesotelioma maligno), con correlata costituzione di una banca dati dei materiali biologici che consenta di approfondire lo studio delle diverse neoplasie e per continuare la ricerca su aspetti che necessitano di approfondimenti; tra i centri partecipanti al progetto vi è l’Istituto Regina Elena di Roma. Ulteriori progetti in fase di avvio riguarderanno lo sviluppo di terapie innovative, l’assistenza ai pazienti già affetti da mesotelioma e la migliore applicazione delle terapie palliative nei casi avanzati.Cordiali saluti Giuseppe Ruocco

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