LEGGE DI STABILITA’ 2016
Articolo 1, commi 274-279
(Trattamento previdenziale lavoratori esposti all’amianto)
I commi da 274 a 279 recano disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, in primo luogo prorogando per il triennio 2016-2018 l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 e pari, per i lavoratori con almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva, al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne) riconosciuta (ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014) ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (e cioè, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, delle L. 190/2014, esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell’Ente territoriale), che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto-correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della L. 257/1992, che ha stabilito che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’I.N.A.I.L., il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto debba essere moltiplicato per il coefficiente di 1,5) (comma 274).
Il successivo comma 275 estende la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla norma (articolo 1, comma 115, della L. 190/2014) che fissa al 31 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali.
Il comma 276 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo (con dotazione pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018), finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018, dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014 (vedi supra), che non abbiano maturato i requisiti pensionistici ivi previsti. La ripartizione delle risorse del Fondo, nonché dei relativi criteri e modalità è demandata ad apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
Viene inoltre esteso ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione, il beneficio previdenziale (riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della L. 257/1992 ai lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni) secondo cui l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto (gestita dall’INAIL), è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per ilcoefficiente di 1,25. Si dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda (da inoltrare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità in esame), nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 milioni per il 2017, 7,5 milioni per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019). La definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto sono demandate ad apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 277).
Il comma 278 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell’impiego dell’amianto (con conseguente applicazione della L. 257/1992), che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non). La dotazione del richiamato Fondo (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall’ordinamento) è pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Si demanda, infine, ad un apposito decreto interministeriale (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni.
Infine, si posticipa al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte dei soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa (comma 279).